NIENTE “TASI” SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE NON DI LUSSO
Dal 16 giugno nessun versamento di “TASI” è dovuto per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
Infatti a partire dal 1 gennaio 2016, a seguito di alcune modifiche normative, sono soggetti a tali tributo unicamente le abitazioni principali di lusso (A/1, A/8 e A/9).
L’esenzione vale sia:
- per il possessore;
- che per l’utilizzatore del fabbricato.
Di conseguenza non devono più versare tale tributo neanche l’inquilino o il comodatario se l’immobile ha i requisiti per essere considerato abitazione principale, diversamente rimane dovuta la TASI per il proprietario che ha dato in affitto l’immobile o per il comodante.